L.R.
29 Maggio 1997, n. 18
Norme relative alla disciplina ed alla classificazione
degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù
e delle case per ferie. (1)
Capo I
Disposizioni generali
Art.1
(Finalità)
1.
La Regione, in conformità ai principi contenuti nella
legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione
e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli
per la gioventù e delle case per ferie.
Art.
2
(Definizione delle strutture ricettive)
1.
Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite
da privati, composte da non più di sei camere, con
un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in
non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei
quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi
limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di
gruppi di giovani.
3.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per
il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di
persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali
canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni
o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento
di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose
o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità
dei propri dipendenti e loro familiari.
4.
Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere
realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.
Capo
II
Caratteristiche tipologiche
Art.3
(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)
1.
Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere
i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti
comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi
di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.
Art.
4
(Requisiti strutturali e funzionali minimi)
1.
Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere
i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle
contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte
integrante della presente legge.
2.
Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente
sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma
1.
Art.
5
(Servizi complementari e accessori)
1.
Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi
complementari:
a) pulizia dei locali;
b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa
sostituzione;
c) uso della cucina;
d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti
e delle bevande.
2.
Gli ostelli per la gioventù possono offrire:
a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte
degli ospiti;
b) un servizio di mensa;
c) un servizio di tavola calda o self-service;
d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
e) un servizio di deposito bagagli.
3.
Le case per ferie possono offrire:
a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
b) somministrazione dei pasti e delle bevande.
Art.
6
(Classificazione)
1.
Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate
sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati
dall'articolo 4.
2.
La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata
nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati
pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma
5, esposte nei locali.
3.
Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono
classificate in un'unica categoria.
4.
Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie
I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti
e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi
indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge.
Capo
III
Adempimenti amministrativi
Art.
7
(Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio)
1.
L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture
ricettive di cui all'articolo 2 è concessa dal comune,
previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'azienda
provinciale per il turismo.
2.
Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione,
il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata
deve presentare all'azienda provinciale per il turismo ed
al comune competenti per territorio domanda in carta legale,
da cui risulti:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dei locali destinati all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi
quelli complementari ed accessori;
f) periodo di esercizio dell'attività;
g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3.
Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti
documenti:
a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto
all'albo professionale;
b) certificato sanitario dell'azienda unità sanitaria
locale competente per territorio;
c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante
la conformità della struttura e della impiantistica
alle norme vigenti;
e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro
delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge
n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente
agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione
previste dalle norme vigenti;
g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso
dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli
per la gioventù;
h) certificazione inerente la costituzione e le finalità
dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente
alle case per ferie;
i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite
a ciascun servizio, comprensive di IVA.
4.
L'azienda provinciale per il turismo, sulla base della documentazione
di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite
apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione
ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi
di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato
parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio
della struttura ricettiva.
5.
Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere
da parte dell'azienda provinciale per il turismo, il comune
provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando
la categoria di classificazione, nonché il numero delle
camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.
6.
Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla
azienda provinciale per il turismo.
7.
L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle
condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione
previste dalle norme vigenti.
Art.
8
(Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione)
1.
Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio
di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere
con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario
o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere
al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo
7.
2.
Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi
è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima
colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
3.
Coloro che intendono esercitare questa attività devono
comunque comunicare preventivamente all'azienda provinciale
per il turismo competente per territorio l'avvio dell'attività,
dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale,
gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare
l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.
4.
L'azienda provinciale per il turismo provvede ad effettuare
apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità
all'esercizio dell'attività.
5.
Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee,
sono inserite in specifico elenco del quale l'azienda provinciale
per il turismo cura la diffusione.
Art.
9
(Variazione della classificazione)
1.
Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni
che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle
strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'azienda
provinciale per il turismo la variazione dell'attestato di
classificazione.
2.
La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla
azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato
l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della
conseguente rettifica del provvedimento.
Art.10
(Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa)
1.
L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere,
di casa per ferie e di ostello per la gioventù può
essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'azienda
provinciale per il turismo o della azienda unità sanitaria
locale competenti per territorio, nei seguenti casi:
a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è
stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.
2.
Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle
indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità
stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in
caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione
amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso
inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione
amministrativa.
3.
Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione
amministrativa sono comunicati alla azienda provinciale per
il turismo.
Art.11
(Sospensione temporanea dell'attività, cessazione)
1.
Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende
sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva
comunicazione al comune e all'azienda provinciale per il turismo.
La sospensione temporanea non può essere superiore
a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per
ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività
si considera definitivamente cessata.
2.
Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il
titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione
all'azienda provinciale per il turismo ed al comune.
Art.
12
(Tariffe)
1.
Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1^ ottobre
di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo
2 devono comunicare all'azienda provinciale per il turismo
le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive
di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma
di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed
accessori.
2.
La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato
implica l'automatica conferma di quelle in vigore.
3.
In caso di variazione della classificazione durante il corso
dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva,
può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione,
a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante
corso dell'anno.
4.
Le tariffe comunicate all'azienda provinciale per il turismo
devono essere vidimate dall'azienda stessa.
5.
Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio
del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate
e vidimate dall'azienda provinciale per il turismo, deve compilare
la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto
dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso
l'azienda provinciale per il turismo, in duplice esemplare,
ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva,
a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.
6.
Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello
predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi"
da tenere esposto in ciascuna camera.
7.
Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture
ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento
alle tabelle di cui al comma 5.
Art.
13
(Obblighi del titolare)
1.
I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente
legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti,
sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza
relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti
norme in materia fiscale e tributaria.
2.
I gestori delle strutture devono, altresì, presentare,
entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento,
all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio
i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico
secondo le vigenti disposizioni in materia.
Art.
14
(Sanzioni amministrative)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite,
oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di
3 milioni ad un massimo di 15 milioni;
b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di
1 milione ad un massimo di 5 milioni;
c) superamento della capacità ricettiva autorizzata:
da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
d) mancata esposizione della "tabella dei prezzi"
o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000
ad un massimo di 1,5 milioni;
e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di
classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche
strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo
di 1,5 milioni.
2.
Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può
disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non
veritiere o ingannevoli.
Art.
15
(Vigilanza e controlli)
1.
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente
legge è esercitata dai comuni e dall'azienda provinciale
per il turismo competenti per territorio.
2.
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle
relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni
di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive
modificazioni.
Capo
IV
Disposizioni finali
Art.
16
(Norma transitoria)
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aziende provinciali per il turismo provvedono
alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo
2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e
invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle
disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta
giorni.
2.
Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione
e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo
7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta
giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive
proseguono la relativa attività secondo le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
3.
Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal
comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente
legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale
obbligo, non possono proseguire la propria attività.
Art.
17
(Abrogazione di norme)
1.
Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali
incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art.
18
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Tabella
"A"
Requisiti
minimi obbligatori per gli esercizi di affitacamere
-
Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali
e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.
-
Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere
prive di bagni completi annessi, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) vasca o doccia;
5) specchio e presa di corrente;
6) chiamata di allarme.
-
Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e
di riscaldamento.
Tabella
"B"
Requisiti
minimi obbligatori per gli ostelli per la gioventù
-
Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più
di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a
castello, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio, suddiviso in scomparti per persona;
3) specchio e presa di corrente;
4) tavolo scrittoio;
5) cestino per rifiuti.
-
Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere
prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per
ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) doccia;
6) chiamata di allarme.
Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi
di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per
uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.
-
Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie
complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;
-
Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno
e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;
-
Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione
una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;
-
Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e
di riscaldamento;
-
Servizio telefonico ad uso comune;
-
Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda
unità sanitaria locale.
Tabella
"C"
Requisiti
minimi obbligatori per le case per ferie
-
Camere da letto aventi non più di quattro posti letto
ciascuna, arredate con:
1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
2) armadio;
3) specchio e presa di corrente;
4) cestino per rifiuti.
-
Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere
prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per
ogni piano, con:
1) water;
2) bidet;
3) lavabo;
4) specchio e presa di corrente;
5) vasca o doccia;
6) chiamata di allarme.
-
Cucina;
-
Sala da pranzo;
-
Sala di soggiorno;
-
Pulizia giornaliera dei locali;
-
Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione
una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;
-
Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e
di riscaldamento;
-
Servizio telefonico ad uso comune;
-
Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda
unità sanitaria locale;
-
Somministrazione di piccola colazione.
Art.
8
(Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione)
1.
Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio
di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere
con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario
o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere
al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo
7.
2.
Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi
è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima
colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
3.
Coloro che intendono esercitare questa attività devono
comunque comunicare preventivamente all'Azienda Provinciale
per il Turismo competente per territorio l'avvio dell'attività,
dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale,
gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare
l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.
4.
L'Azienda Provinciale per il Turismo provvede ad effettuare
apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità
all'esercizio dell'attività.
5.
Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee,
sono inserite in specifico elenco del quale l'Azienda Provinciale
per il Turismo cura la diffusione.
DOCUMENTI DA PRODURRE
Coloro
che intendano svolgere l'esercizio saltuario di alloggio e
prima colazione devono presentare all'Azienda di Promozione
Turistica di Roma - Via Parigi, 11 piano
primo - il modello di domanda in bollo, da cui risulti:
- generalità del richiedente;
- categoria catastale dell'unità immobiliare;
- consistenza dell'unità immobiliare (n. vani, n. servizi
ed altri spazi);
- numero di camere messe a disposizione degli ospiti (non
più di tre camere con un massimo di sei posti letto);
- descrizione dettagliata dell'arredamento delle camere da
letto;
- periodo di esercizio dell'attività con specifica
indicazione dei 90 giorni minimi obbligatori (anche non consecutivi)
di interruzione dell'esercizio stesso. Tale periodo può
essere variato di anno in anno purché la modifica sia
notificata a codesta A.P.T. (entro e non oltre il 31 gennaio
di ogni anno).
- possesso dei requisiti previsti dall'art.11 del Testo Unico
delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D.L. 18
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
- titolo di proprietà dell'unità immobiliare;
- tariffe minime e massime che si intendono applicare riferite
a ciascun servizio comprensive di colazione, servizio, riscaldamento
e aria condizionata ove esistenti, di I.V.A. ed imposte, uso
degli accessori delle camere e dei bagni. Ai sensi della legge
25 agosto 1991, n.284, entro il 1° di ottobre di ogni
anno, i gestori di esercizi saltuari del servizio di alloggio
e prima colazione devono comunicare all'Azienda di Promozione
Turistica di Roma, su appositi moduli, le tariffe che intendono
applicare l'anno successivo;
- la denominazione dell'esercizio;
- liberatoria, ai fini e per gli effetti di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche (tutela della
privacy), per poter inserire le strutture ritenute idonee
in uno specifico annuario edito dall'Azienda di promozione
Turistica di Roma e sul proprio sito internet.
Alla
domanda dovranno essere allegati:
1.
La planimetria dell'unità abitativa firmata da un tecnico
iscritto all'albo professionale o catastale (scala 1:100 o
1:50) con l'indicazione della superficie utile dei vani, l'altezza,
il numero dei posti letto, le aree di pertinenza;
2. atti comprovanti la disponibilità dei locali ( compravendita,
locazione o altro con atto di assenso a firma autentica del
proprietario se diversa dal richiedente);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta
dal richiedente di fronte ad un funzionario dell'A.P.T. di
Roma, attestante la conformità della struttura e degli
impianti alle normative comunali e di sicurezza vigenti. L'attestazione
di conformità degli impianti deve riguardare gli impianti
elettrici, a gas e e di riscaldamento, i quali devono essere
corrispondere ai requisiti previsti nelle vigenti normative
in tema di sicurezza.
L'Azienda
di Promozione Turistica di Roma, riscontrata la regolarità
della domanda
presentata provvederà, con proprio personale, all'effettuazione
di apposito sopralluogo al fine di riscontrare e confermare
l'idoneità della struttura all'esercizio saltuario
del servizio di alloggio e prima colazione.
REQUISITI
DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Per
l'espletamento del servizio saltuario di alloggio e prima
colazione possono essere utilizzate un numero di tre camere
per un massimo di sei posti letto con i seguenti requisiti
minimi:
- 8 mq di superficie minima per camera singola al netto di
ogni locale accessorio;
- 14 mq di superficie minima per camera doppia al netto di
ogni locale accessorio;
- 20 mq di superficie minima per camera tripla al netto di
ogni locale accessorio;
- 6 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo
tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo
a castello;
- altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni
dei regolamenti comunali.
Gli
immobili dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie
catastali:
A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A7 - A8 - A11
Arredamento
delle stanze
La
normativa regionale prevede che le camere da letto debbano
avere accesso indipendente da altri locali con i seguenti
requisiti minimi:
- letto, comodino, lampada e sedia per persona;
- armadio;
- specchio e presa di corrente;
- cestino per rifiuti.
Un
servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere
prive di bagni completi annessi, con:
- water;
- bidet;
- lavabo;
- vasca o doccia;
- specchio e presa corrente;
- chiamata di allarme.
Fornitura
di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.
R.D.
18 giugno 1931, n.773 T.U.L.P.S.
ARTICOLO
11 (art. 10 T.U. 1926)
Salve
le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli
casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della
libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi È sottoposto all'ammonizione o a misura di
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha
riportato condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione,
o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non
puo provare la sua buona condotta). Le autorizzazioni devono
essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono
o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o
consentito il diniego della autorizzazione.
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